Art. 20.
(Progressione di carriera nella amministrazione di appartenenza).

      1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, ove il servizio prestato negli organismi informativi debba essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da una commissione di promozione o avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o livello assegnato presso gli organismi informativi.

 

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